Con il d.lgs. 21 aprile 2026, n. 81, attuativo della direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, il legislatore è intervenuto in modo significativo sul sistema dei reati ambientali e di responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/01. Le novità incidono direttamente sull’attività delle imprese, ampliando il perimetro delle condotte penalmente rilevanti e rafforzando gli obblighi di presidio dei rischi ambientali.

Tra le novità, preme segnalare la modifica del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), con un’estensione della tutela penale agli habitat e l’introduzione di nuove circostanze aggravanti nel caso in cui l’inquinamento interessi ecosistemi di dimensioni notevoli, produca effetti durevoli o determini un pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone.

Di particolare rilievo, inoltre, è l’introduzione del nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1 c.p.), che punisce chi abusivamente immette sul mercato o mette in circolazione prodotti il cui utilizzo sia idoneo a provocare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dell’ambiente.

Il decreto introduce quindi nel codice penale una definizione espressa di “abusività” (art. 452-quinquiesdecies c.p.), precisando come una condotta debba considerarsi abusiva, tra gli altri casi, quando posta in essere in violazione della normativa europea o nazionale di settore ovvero sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente. È altresì prevista una nuova aggravante comune (art. 452-sexiesdecies c.p.) quando dal reato derivi un profitto di rilevante entità o il fatto sia commesso mediante dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere.

Sul versante della responsabilità degli enti, il d.lgs. 81/2026 modifica l’art. 25-undecies d.lgs. 231/01, includendo il nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1 c.p.) e aumentando le sanzioni pecuniarie, anche con riferimento alle ipotesi di delitto aggravato ivi richiamate. Entrano inoltre nel novero dei reati presupposto le nuove fattispecie penali previste dal decreto in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso e rilascio abusivi di sostanze lesive dell’ozono e di gas a effetto serra.