Con la l. 21 aprile 2026, n. 75, entrata in vigore in data 29 maggio 2026, il legislatore è intervenuto in modo organico sulla tutela penale del patrimonio agroalimentare, introducendo nuove fattispecie incriminatrici, modificando alcuni reati già previsti dal codice penale e ampliando il catalogo dei reati presupposto ai fini della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/01.

Tra le principali novità, preme segnalare l’introduzione, nel nuovo Capo II-bis del Titolo VIII del codice penale, dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare, dei reati di frode alimentare (art. 517-sexies c.p.) e di commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies c.p.). Le nuove fattispecie estendono la rilevanza penale alle diverse fasi della filiera commerciale, comprendendo non solo la vendita ma anche l’importazione, l’esportazione, il trasporto, la distribuzione e la commercializzazione mediante strumenti digitali.

Il legislatore è inoltre intervenuto sul reato di contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.), aumentando il trattamento sanzionatorio ed estendendo le condotte punibili.

La riforma rafforza anche il sistema delle pene accessorie. Nei casi più gravi il giudice può disporre, oltre alla confisca obbligatoria, la chiusura temporanea o definitiva dello stabilimento, la revoca di autorizzazioni e licenze e il divieto di ottenere contributi, finanziamenti o altre agevolazioni pubbliche destinate alle attività imprenditoriali.

Sul versante della responsabilità degli enti, la legge modifica l’art. 25-bis.1 d.lgs. 231/01, estendendo il catalogo dei reati presupposto alle ipotesi di maggiore gravità introdotte dalla riforma. In particolare, assumono rilievo le condotte di frode alimentare e di commercio di alimenti con segni mendaci quando siano realizzate con più operazioni e attraverso mezzi e attività continuative organizzate.