Con la sentenza che può leggersi in allegato – resa in seguito al ricorso proposto dall’ente condannato per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25 septies d.lgs. n. 231/2001, in relazione al reato presupposto di omicidio colposo (art. 589 c.p.) addebitato al legale rappresentante per inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro – la Corte di Cassazione è tornata a ribadire la necessità di tenere ben distinti i profili di responsabilità penale delle persone fisiche da quelli di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

A tale ultimo proposito, in particolare, i giudici di legittimità hanno riaffermato il consolidato principio secondo il quale «l’illecito dell’ente è strutturato su una fattispecie complessa costituita sul piano oggettivo da tre elementi essenziali: la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con l’ente e la commissione del reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso (art. 5 D.Lgs. n. 231 del 2001), escludendo che possa essere attribuito a quest’ultimo un reato commesso sì da soggetto incardinato nell’organizzazione, ma per fini estranei agli scopi di questa (Sez. 4, n. 32899 del 8/1/2021, Castaldo, in motivazione). A questi elementi si aggiunge l’elemento “soggettivo” della colpa di organizzazione, vale a dire la mancata predisposizione di accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato».

Alla luce di tale premessa, nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno censurato l’approccio seguito dai giudici di merito i quali, se da un lato, si erano limitati ad affermare la sussistenza dell’interesse o vantaggio dell’ente, prescindendo da un accertamento concreto, ma facendo ricorso a mere presunzioni o a formule stereotipate, dall’altro avevano «integralmente obliterato la verifica della colpa di organizzazione dell’ente obliterato prosegue il Collegio». Conseguentemente, la sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell’ente è stata annullata con rinvio, per un nuovo giudizio, alla Corte d’Appello.