La Quinta Sezione è tornata a pronunciarsi in tema di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, chiarendo i criteri per la configurabilità dell’aggravante del danno di rilevante gravità e precisando in che modo debba essere individuato il pregiudizio arrecato ai creditori quando il dissesto derivi dall’incremento del passivo.

Nel caso di specie, i giudici di merito avevano riconosciuto la responsabilità di un’amministratrice di fatto di una società a responsabilità limitata per aver sistematicamente omesso il versamento di imposte e contributi, utilizzando il debito erariale quale forma di autofinanziamento dell’impresa e contribuendo così al progressivo aggravamento del dissesto. Richiamando un orientamento ormai consolidato nella propria giurisprudenza, la Cassazione ha a tal proposito ribadito che le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, L. Fall. possono consistere anche nel sistematico e consapevole inadempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali, quando tale scelta consenta di proseguire artificiosamente l’attività d’impresa attraverso una «forma illecita di autofinanziamento».

L’aspetto di maggiore interesse della pronuncia riguarda, tuttavia, l’applicazione dell’art. 219, comma 1, L. Fall. La Corte ha affermato che, ai fini della configurabilità dell’aggravante nel caso di operazioni dolose volte ad incrementare indebitamente il passivo, assume rilievo «ogni meccanismo che comporti l’indebito aumento dei debiti dell’impresa», purché il patrimonio della società non sia in grado di far fronte, in tutto o in larga parte, a tale incremento delle passività. Ne consegue che, quando la bancarotta da operazioni dolose consiste nell’indebito aumento del passivo, il «danno di rilevante gravità» non va ricercato nella sottrazione di beni dal patrimonio dell’impresa ma nel concreto incremento dell’esposizione debitoria e nel conseguente pregiudizio arrecato ai creditori.