La Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla responsabilità per il reato di cui all’art. 2 D. Lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti), dei membri del Consiglio di amministrazione sprovvisti di delega in materia tributaria, ma coinvolti nella gestione societaria e dotati di differenti poteri sociali disgiunti. La Corte di legittimità ha in proposito ribadito che, sul piano generale, la responsabilità per omesso impedimento dell’evento da parte degli amministratori privi di delega è configurabile solo nel caso in cui vengano provate «l’effettiva conoscenza da parte di questi di fatti pregiudizievoli o quanto meno di “segnali di allarme”» e, congiuntamente, la «volontà di non attivarsi per scongiurare detto evento». Nel caso in esame, i giudici della Terza Sezione hanno quindi escluso la responsabilità dei soggetti non delegati rilevando che «gli amministratori di una società, che non abbiano sottoscritto una dichiarazione fiscale, in quanto attività delegata ad un solo consigliere, concorrono nel reato tributario solo ove siano stati a conoscenza dell’inserimento dei documenti falsi nella contabilità e, ciononostante, non si siano attivati per impedire la loro indicazione in dichiarazione o la presentazione della stessa».