La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale quando il fatto contestato all’imputato riguardi l’omessa consegna delle scritture contabili al curatore fallimentare. Nel caso di specie i giudici di merito avevano affermato, in primo ed in secondo grado, la penale responsabilità dell’imputato, amministratore della società fallita, per i delitti di bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose e di bancarotta documentale specifica.
Proprio con riferimento a quest’ultima contestazione, la Quinta Sezione ha ritenuto osservato che la motivazione sull’elemento soggettivo era insoddisfacente, in quanto si limitava a far riferimento a una «impossibilità per il curatore di accertare il movimento degli affari (elemento che attiene alla bancarotta documentale generica), laddove richiama l’impedimento per il curatore di accertare l’incasso di alcuni crediti e la destinazione del fondo cassa, senza però precisare i connotati tipici del dolo specifico della fattispecie ritenuta provata, dolo che è stato ritenuto “evidente” […] sulla base di una motivazione che il Procuratore generale ha giustamente definito assertiva. A giudizio del giudice di legittimità, «In sostanza, in assenza di contestazione di attività distrattive, si confonde l’effetto della mancata consegna della contabilità con il fine perseguito dall’agente». In altre parole, secondo la Corte di Cassazione la prova del dolo specifico non può essere desunta esclusivamente dalla mancata consegna delle scritture contabili ma devono essere valutate circostanze ulteriori a prova della scelta dolosa dell’imprenditore.