La Quinta Sezione della Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema della rilevanza, nell’ottica di pregiudicare la garanzia dei creditori, di atti patrimoniali dispositivi posti in essere in un periodo di normale operatività dell’impresa.

La Corte ha infatti evidenziato come se da un lato non si pongono dubbi ermeneutici nel caso in cui vi sia uno stretto rapporto cronologico tra l’atto dispositivo che diminuisce la garanzia dei creditori e la successiva procedura concorsuale, laddove «diviene del tutto evidente la natura non solo pericolosa ma anche concretamente depauperativa dell’azione e la rimproverabilità soggettiva del suo autore», viceversa «quando quel rapporto cronologico non vi sia […] occorre tener presente che l’imprenditore può dare dinamicamente a singoli propri beni destinazioni che non necessariamente collidono ed anzi possono coesistere col principio di responsabilità di cui all’art. 2740 c.c., essendo egli semmai tenuto alla conservazione del valore del patrimonio nel suo complesso». Difatti, ricordano i Giudici, l’imprenditore è «abilitato a fare spese personali o per la famiglia la cui entità non deve essere neppure assiomaticamente minima – se la condizione economica glielo consente – e non è perseguibile neppure a titolo di bancarotta semplice se, ancora quando le sue condizioni sono favorevoli, impiega una parte contenuta del suo patrimonio in operazioni imprudenti».

L’analisi da svolgere, con riferimento sia all’elemento oggettivo sia a quello soggettivo, deve dunque poggiarsi su criteri di valutazione ex ante alla ricerca dei cosiddetti “indici di fraudolenza” dell’atto dispositivo, rinvenibili «nella disamina del fatto distrattivo o dissipativo alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e della congiuntura economica in cui la condotta si è realizzata; nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell’imprenditore rispetto ad altre imprese coinvolte nei fatti depauperativi; nella “distanza” (e, segnatamente, nell’irriducibile estraneità) del fatto generatore di uno squilibrio tra attività e passività rispetto a qualsiasi canone di ragionevolezza imprenditoriale».