La Seconda Sezione si è soffermata sulla condotta di chi, anche antecedentemente alla commissione del delitto presupposto, attivi un conto corrente per il versamento del profitto illecito al fine di ostacolare l’accertamento della delittuosa provenienza delle somme da altri ricavate. Nel caso di specie, a seguito di truffa informatica ex art. 640-ter c.p., il profitto illecito era stato versato su un conto corrente bancario messo a disposizione da un soggetto terzo, estraneo al perfezionamento del reato presupposto.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha evidenziato come risultasse integrato il delitto di riciclaggio di cui all’art. 648-bis c.p. poiché mancava ogni forma di concorso punibile nel reato di truffa informatica. Il soggetto agente era infatti inconsapevole delle modalità di consumazione del delitto produttivo dell’illecito profitto. Secondo i Giudici, in definitiva, mancava «ogni forma di concorso punibile nel reato di truffa informatica, perché il ricorrente non aveva precisa cognizione della specifica operazione delittuosa» e conseguentemente «il successivo versamento nel c/c finalizzato a permetterne il godimento agli autori del delitto presupposto configura una ipotesi di riciclaggio punibile ex art. 648 bis cod. pen.».