La Corte di cassazione si è pronunciata in tema di rivelazione di segreti scientifici o commerciali, prendendo posizione sia sul fenomeno del c.d. «reverse engineering» sia sulla responsabilità degli enti ai sensi del d. lgs. 231/2001. I Giudici della quinta sezione hanno anzitutto precisato che il reato di cui all’art. 623 c.p.p. è posto a tutela del «segreto industriale inteso in senso lato», dovendosi al giorno d’oggi, anche alla luce dello sviluppo dei mercati globali, «ritenere integrato tutte le volte che venga rivelato indebitamente un segreto che riguardi anche una sola parte del relativo processo produttivo, senza che sia necessario che detta rivelazione attenga a tutte le componenti del prodotto medesimo». Ciò che rileva ai fini della delimitazione del concetto di notizia destinata al segreto – come si legge in motivazione – «è che vi siano comprese le operazioni fondamentali per la realizzazione dei prototipi di un determinato impianto, operazioni che costituiscano il “cuore” degli stessi e che siano il frutto della cognizione e della organizzazione dell’impresa».

Con specifico riferimento al cd. «reverse engineering» – definito dai giudici come «una sofisticata modalità di copia di un prodotto» – la Corte ha chiarito che si tratta certamente di «attività rientrante nel novero dell’impiego di segreti industriali penalmente sanzionato dall’art. 623 c.p., in quanto sarebbe altrimenti facilmente elusa la tutela del segreto industriale riproducendo, anche ripetutamente, il prodotto di un’impresa che ha sviluppato per l’ideazione dello stesso complessi progetti di ricerca». Da ultimo, in tema di responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001, venendo in questione l’applicazione dell’art. 5 e, in particolare, il significato da attribuire all’espressione «persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente»  (in quanto i fatti di reato sarebbero stati commessi dagli imputati prima che gli stessi fossero entrati a far parte della compagine societaria), la Corte ha proposto un’interpretazione ampia di tale espressione, precisando come «la nozione di controllo di cui all’art. 5 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, non coincide con quella di controllo della società delineata dall’art. 2359 cod. civ., ma ricomprende anche l’attività di vigilanza o, comunque, di verifica e incidenza nella realtà economico-patrimoniale della società, sovrapponibile a quella svolta dai sindaci o dagli altri soggetti a ciò formalmente deputati, essendo l’obiettivo del legislatore quello di colpire l’attività sempre più insidiosa, anche dal punto di vista criminale, posta in essere dalle società mediante soggetti che a vario titolo operano per raggiungere le finalità, talora illecite, che essa si propone».