La Seconda Sezione si è pronunciata in tema di responsabilità dell’amministratore di diritto in relazione ad illeciti riconducibili, in senso lato, alla società. Nel caso di specie, i due imputati erano rispettivamente amministratore di diritto e amministratore di fatto di una concessionaria di automobili ed erano imputati per fatti di riciclaggio di una vettura provento di un furto. La Corte di Appello aveva condannato il primo ritenendo implausibile che «l’imputato non fosse a conoscenza dell’operazione in questione, posta in essere a nome della società da lui amministrata dal socio e zio dell’appellante».
Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la decisione del Giudice di merito stabilendo come tale motivazione fosse apparente e congetturale e affermando come «va escluso che l’amministratore formale di una società debba rispondere automaticamente, per il solo fatto della carica rivestita, dei reati commessi da altri soggetti che abbiano operato nell’ambito dell’attività societaria, dovendosi verificare la sua compartecipazione materiale e morale al fatto che potrebbe anche essere sfuggito alla sua cognizione».