La Quinta Sezione, pronunciandosi in tema di concorso nel reato di bancarotta societaria (art. 223 co. 2 n. 1 Legge Fall.) e di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) da parte dei soggetti revisori, ha evidenziato come la condotta materiale accertata a carico degli imputati «si sostanzia nella fattispecie del falso nelle relazioni dei revisori» e «non ha attinenza né con l’art. 2621 c.c. né con l’art. 223 c.2 n. 1 legge fall. e, per tale ragione, non può ex se rappresentare una modalità di concorso nei reati propri, pena la torsione dei principi di legalità e di tipicità». Ciò detto, secondo la Corte di Cassazione non è escluso che il revisore «possa fornire il proprio apporto all’autore qualificato nella commissione del reato di falso in bilancio (ad esempio assicurando allo stesso una relazione positiva) e, conseguentemente, di quello di bancarotta societaria». Tuttavia, «si tratta di concorso che passa attraverso le ordinarie forme di cui all’art. 110 cod. pen. (e relativi oneri probatori) e non attraverso una non consentita combinazione di altre norme incriminatrici, foriera di inammissibili scorciatoie probatorie». In particolare, con specifico riferimento all’ipotesi di concorso morale, la Corte ha evidenziato come il contributo causale del revisore «può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all’esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso), che impongono al giudice un obbligo di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall’art. 110 c.p., con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà». Inoltre, con specifico riferimento al reato di falso nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, già disciplinato dall’abrogato art. 2624 cod. civ. e attualmente previsto dall’art. 27 D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, la Corte ha evidenziato come esso abbia sempre natura commissiva, anche nel caso in cui si sostanzi nell’occultamento di informazioni, atteso che è richiesto, pur sempre, il compimento di un’azione, consistente nella stesura della relazione.