La Corte di cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla speciale causa di non punibilità introdotta dall’art. 23 D.L. n. 34/2023 per i reati tributari previsti dagli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater c. 1, d.lgs. 74/2000.

I Giudici di legittimità hanno posto a raffronto la nuova causa di non punibilità con quella già prevista dall’art. 13, d.lgs. n. 74/2000 evidenziando come entrambe si riferiscano agli stessi reati  (artt. 10 bis, ter, quater, comma 1), operando in presenza del medesimo presupposto costituito dall’integrale versamento dell’imposta dovuta dal contribuente. Tuttavia – osserva la Corte – le due previsioni divergono «tanto nei termini di pagamento del debito tributario quanto nelle modalità estintive»: la speciale causa di non punibilità di cui all’art. 23 D.L. n. 34/2023 consente infatti l’adempimento nel più favorevole termine processuale della pronuncia della sentenza in grado di appello e con le particolari modalità previste dalla Legge di bilancio (l. n. 197/2022). Sulla base di tali premesse la Corte ha quindi riconosciuto che «la causa speciale di non punibilità introdotta dall’art. 23 d.l. 30 marzo 2023, n. 34, […] affiancandosi, ma non sostituendosi a quella generale di cui all’art. 13 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, né estendendone l’applicabilità, non può trovare applicazione nei giudizi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, nel caso in cui difettino gli specifici presupposti per la sua applicazione».

Tale ultima conclusione, ad avviso dei Giudici di legittimità, non dà luogo a profili d’illegittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza, posto che il diverso ambito applicativo delle due fattispecie di non punibilità trova la sua ragion d’essere nella precisa e chiara intenzione legislativa di sostenere – con il nuovo istituto previsto dal c.d. Decreto Rilancio – i contribuenti che nei periodi pandemici non sono stati in grado di far fronte al debito fiscale nei termini processuali di cui all’art. 13 del d.lgs. 74/2000 (prima dell’apertura del dibattimento) e di fornire agli stessi agli stessi contribuenti strumenti di definizione agevolata dell’IVA. Pertanto – conclude la Corte – di nessuna violazione dell’art. 3 Cost. può parlarsi dal momento che «appartiene alla discrezionalità del legislatore stabilire per quali periodi fiscali e a quali condizioni possa riconoscersi rilievo, a fini di esclusione della punibilità, del pagamento del debito tributario secondo scelte di politica legislativa che non appaiono manifestamente irragionevoli».