La Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sul rapporto tra il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 452 quaterdecies c.p., e la contravvenzione di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, prevista dall’art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U.A.).

Dopo avere richiamato gli elementi costituitivi di entrambe le fattispecie, i Giudici di legittimità hanno messo in evidenza la chiara differenza che intercorre tra i due reati sotto il profilo dell’elemento oggettivo, dal momento che il delitto di cui all’ art. 452 quaterdecies c.p. richiede « l’allestimento di mezzi e di attività organizzate e continuative, caratteristiche idonee, peraltro, ad integrare anche il requisito di abitualità», mentre il reato di cui all’art. 256 T.U.A. necessita «della sussistenza del solo elemento formale della mancanza di autorizzazione». Sulla base di tali premesse i Giudici della terza sezione si sono quindi espressi in ordine alla configurabilità del concorso formale tra i reati in esame, affermando che non sussiste mai rapporto di specialità nel caso in cui vengano «accertati, in concreto, gli elementi essenziali del primo reato, ossia l’allestimento di mezzi e di attività organizzate e continuative, congiuntamente all’elemento formale del secondo, vale a dire la mancanza di autorizzazione all’attività di gestione».