Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Corte di cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla nuova causa di non punibilità introdotta dall’art. 23 del d.l. 34/2023 (conv. in l. n. 56/2023) per i reati tributari di omesso versamento di ritenute dovute o certificate (per importo superiore a € 150.000,00), omesso versamento dell’IVA (per importo superiore a € 250.000,00) e indebita compensazione (per importo superiore a € 50.000,00) di cui, rispettivamente, agli artt. articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater c. 1, d.lgs. 74/2000.

I Giudici di legittimità, ponendo a raffronto la nuova causa di non punibilità con quella già prevista dall’ art. 13, d.lgs. n. 74/2000, hanno evidenziato come entrambe si riferiscano ai medesimi reati (artt. 10 bis, ter, quater, comma 1) e operino in presenza del medesimo presupposto dell’integrale versamento dell’imposta dovuta dal contribuente. Tuttavia, secondo la Cassazione, le due previsioni divergono sia nei termini che nelle modalità di pagamento del debito fiscale. La causa di non punibilità di cui all’art. 23 d.l. 43/2023, infatti, consente «l’adempimento nel più favorevole termine processuale della “pronuncia della sentenza in grado di appello” e con le particolari modalità di cui alla l. n. 197/2022 (c.d. Legge di bilancio)». Sulla base di tali premesse la Corte ha quindi riconosciuto natura speciale alla causa di non punibilità di cui all’art. 23 d.l. 34/2023, la quale – si legge nella sentenza – «viene ad affiancarsi, ma non sostituisce né estende l’applicazione della causa di non punibilità ex art. 13», con la conseguenza che essa non può trovare applicazione ove non ne sussistono i relativi presupposti.