La Quarta Sezione è stata chiamata ad esprimersi, in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008), sulla condanna del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) a titolo di cooperazione nel delitto colposo ex art. 113 c.p. per l’infortunio mortale occorso a un lavoratore.

La Suprema Corte, nel confermare la condanna dell’RLS, ha evidenziato come «l’art. 50 d.lgs. 81/2008 – che ne disciplina le funzioni e i compiti – attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro».

Nel caso di specie, all’imputato era stata contestata la colpa specifica «correlata a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro, per aver concorso a cagionare l’infortunio mortale attraverso una serie di contegni omissivi, consistiti nell’aver omesso di: i) promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; ii) sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti (tra cui il lavoratore in questione) per l’uso dei mezzi di sollevamento; iii) informare i responsabili dell’azienda dei rischi connessi all’utilizzo, da parte del lavoratore, del carrello elevatore». Ebbene, secondo la Corte di Cassazione, nell’ottica di verificare se il Rappresentante avesse fornito, con la sua condotta, un contributo causale alla verificazione dell’evento ex art. 113 c.p. «la sentenza impugnata ha illustrato adeguatamente i termini in cui si è realizzata la cooperazione colposa dell’imputato nel delitto di cui trattasi. Richiamati i compiti attribuiti dall’art. 50 al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, la sentenza ha, infatti, osservato come l’imputato non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il lavoratore fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l’adozione da parte del responsabile dell’azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal RSPP».