Con la Sentenza che può leggersi in allegato la Corte di cassazione ha espresso alcuni importanti principi ermeneutici in ordine alle fattispecie criminose configurabili nel caso di contraffazione del marchio “CE”.

In particolare, facendo propri gli orientamenti della più recente giurisprudenza di legittimità, i Giudici della II sezione hanno affermato che la vendita di prodotti con dicitura “CE” contraffatta integra il delitto di frode nell’esercizio del commercio e non il delitto di detenzione per la vendita di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati. Ciò in quanto, a parere dei Giudici di legittimità, la dicitura in esame non costituisce un vero e proprio “marchio”, (vale a dire un elemento, o segno, o logo, idoneo a distinguere un manufatto da un altro), ma piuttosto assolve «alla diversa funzione di garantire al consumatore la conformità del prodotto su cui è apposta ai livelli di qualità e di sicurezza previsti dalla normativa dell’Unione europea».

Giuste tali premesse, la Cassazione concluse nel senso che «integra il reato di tentativo di frode nell’esercizio del commercio l’apposizione, su beni destinati alla vendita, del marchio contraffatto CE, poiché questo garantisce non solo la provenienza del bene dall’Europa, ma anche la sussistenza dei requisiti aprioristicamente standardizzati dalla normativa comunitaria, che possono essere scelti dall’acquirente in ragione della loro origine e provenienza controllata alla fonte».