La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sull’individuazione dei soggetti responsabili all’interno di una società di capitali in caso di commissione di reati fiscali, ha evidenziato innanzitutto che «l’art. 2392, cod. civ., norma che regola la posizione di garanzia degli amministratori all’interno delle s.p.a., dispone che questi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o attribuite in concreto ad uno o più di essi, così come ribadisce specificamente per il consiglio di amministrazione l’art. 2381, secondo comma, cod. civ.».
Sulla base di tali premesse, la Terza Sezione ha quindi evidenziato la necessità di distinguere l’ipotesi in cui il consiglio di amministrazione operi con deleghe da quella in cui ne sia privo, poiché «a meno che l’atto non rientri nelle attribuzioni delegate al comitato esecutivo o taluno dei consiglieri che ne sono parte, tutti i componenti del consiglio di amministrazione rispond[o]no – salvo il meccanismo di esonero contemplato dal terzo comma dell’art. 2392, cod. civ., che prevede l’esternazione e l’annotazione dell’opinione in contrasto da parte del consigliere dissenziente nonché immune da colpa – degli illeciti deliberati dal consiglio, anche se in fatto non decisi o compiuti da tutti i suoi componenti».
Inoltre, con specifico riferimento ai reati tributari, la Corte ha evidenziato che «nel caso di delitto deliberato e direttamente realizzato da singoli componenti del consiglio di amministrazione, nel cui ambito non sia stata conferita alcuna specifica delega, ciascuno degli amministratori risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento, ove sia ravvisabile una violazione dolosa dello specifico obbligo di vigilanza e di controllo sull’andamento della gestione societaria derivante dalla posizione di garanzia di cui all’art. 2392, cod. civ.».