La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato avverso la sentenza di condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta da falso in bilancio, relativo al fallimento di una società cooperativa. Avverso tale pronuncia, in particolare, la ricorrente denunciava la violazione di legge in relazione all’applicazione della disciplina normativa prevista per il falso in bilancio, atteso che i giudici di merito avrebbero erroneamente fatto applicazione della normativa di cui all’art. 2621 c.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2015 e vigente al momento della dichiarazione di fallimento, e non già di quella in vigore nel 2011, al momento della presentazione del bilancio falsificato.

A fronte di tale censura la Suprema Corte ha ribadito anzitutto che la bancarotta fraudolenta da reato societario è un reato complesso che, nel caso di specie, trova le proprie fondamenta nel falso in bilancio, il quale rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie tipica e, quindi, causa o concausa del dissesto. Il momento consumativo del reato di bancarotta fraudolenta impropria – ricordano i Giudici di legittimità – «si deve individuare nella dichiarazione di fallimento, che fissa anche il dies a quo da cui decorre la prescrizione», con l’ulteriore conseguenza che «nel caso in cui al reato di falso in bilancio segua il fallimento della società, non si realizza un’ipotesi aggravata del reato societario, bensì un reato autonomo». Secondo i Giudici della Quinta Sezione, infatti, la dichiarazione di fallimento qualifica in modo autonomo e completamente distinto fatti anteriori che potrebbero essere inquadrati in un diverso schema di reato nel caso in cui non fosse stata emanata alcuna sentenza dichiarativa. In virtù di quanto affermato, quindi la Corte ha disatteso le doglianze difensive e confermato la sentenza impugnata, ritenendo configurabile il delitto di bancarotta fraudolenta impropria da falso in bilancio il quale, nell’ipotesi in cui segua la dichiarazione di fallimento, deve essere valutato non all’atto della presentazione del bilancio con informazioni non veritiere, ma sulla base dei parametri vigenti al momento della dichiarazione di fallimento dell’impresa