In tema di responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001, la seconda sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che, ai fini della quantificazione del profitto oggetto di confisca nei confronti dell’ente, il giudice non può ricorrere a determinazioni “equitative” non previste né consentite dall’art. 19 d. lgs. 231/2001.

Secondo i Giudici di legittimità, il profitto «può essere determinato anche sulla base di dati notori precisi che siano desunti da analisi statistiche e che siano corroborati da specifiche norme di riferimento (come affermato da Cass. Pen., Sez. II, n. 50710/2019 – riguardante una fattispecie in tema di corruzione nel settore dei lavori pubblici – in cui la Corte ha ritenuto corretta la quantificazione del profitto nell’importo del 10% dell’appalto, trattandosi dell’utile medio ricavato dalle imprese operanti nel settore, confermato dall’art. 122 del d.P.R. n. 554/1999, all’epoca vigente, che individuava la medesima percentuale da riconoscere alle imprese in caso di recesso da parte della stazione appaltante)». In ogni caso – conclude la Corte – la complessità del rapporto contrattuale da cui è scaturita la realizzazione del profitto per l’ente «non esime comunque il giudice dal procedere, anche attraverso il ricorso allo strumento della perizia contabile in materia contrattuale, all’individuazione delle somme percepite dall’ente quale effetto della condotta di reato posta in essere dal soggetto apicale, al netto delle variazioni contrattuali, di eventuali somme restituite e delle somme corrisposte per prestazioni effettivamente erogate».