Chi è sottoposto a indagini, o è imputato in un processo penale, deve essere sempre espressamente avvertito del diritto di non rispondere alle domande relative alle proprie condizioni personali: è questo il principio di diritto posto a base della sentenza n. 111 del 5 giugno 2023 con la quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 64, co. 3, c.p.p., nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti all’indagato o all’imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all’art. 21 disp. att. c.p.p., nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 495, co. 1, c.p., nella parte in cui non esclude la punibilità dell’indagato o dell’imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell’art. 21 disp. att. c.p.p. senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all’art. 64, co. 3, c.p.p.., abbiano reso false dichiarazioni.