Con l’ordinanza n. 7633 del 2023 la Terza Sezione penale aveva rimesso alle Sezioni Unite la decisione della seguente questione di diritto: «se, in caso di dichiarazione di fallimento intervenuta anteriormente alla adozione di provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari e riguardante beni attratti alla massa fallimentare, l’avvenuto spossessamento del debitore erariale per effetto dell’apertura della procedura concorsuale osti al sequestro stesso, ovvero se, invece, il sequestro debba comunque prevalere attesa la obbligatorietà della confisca cui la misura cautelare è diretta».

Ebbene, con la pronuncia n. 40797, con motivazioni depositate in data 6 ottobre 2023, le Sezioni Unite hanno stabilito il seguente principio di diritto: «l’avvio della procedura fallimentare non preclude il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni attratti alla massa fallimentare per i reati tributari».

Nel caso di specie è stata quindi rigettato il ricorso proposto dalla curatela fallimentare avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di dissequestro, evidenziando come sia «irrilevante che il sequestro sia intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento».