In tema di riciclaggio, la Seconda Sezione ha ritenuto la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 648-bis c.p. integrata dalla condotta di chi, non avendo concorso nel delitto presupposto, mette a disposizione il proprio conto corrente, consentendo così il trasferimento tramite bonifici bancari del denaro di provenienza delittuosa che era stato precedentemente ricavato da altri soggetti quale profitto del reato di frode informatica (art. 640-ter c.p.).

Nel ragionamento della Corte di Cassazione, infatti, «gli autori dei delitti presupposti avevano autonomamente conseguito il profitto del loro reato, così che la successiva operazione di immissione del denaro sui conti correnti degli imputati è una condotta oggettivamente ulteriore e successiva, idonea a configurare il reato di riciclaggio, mancando il concorso alla realizzazione del reato presupposto, così come impone, in generale, la clausola di riserva prevista dall’art. 648 bis cod. pen.; la loro condotta si colloca, invece, in un momento successivo, quando sorge l’esigenza di “ripulire” il denaro proveniente dal delitto di frode informatica, ostacolando l’identificazione della provenienza delittuosa del medesimo; con una condotta, dunque, esattamente inquadrabile in una delle tipiche ipotesi previste dall’art. 648 bis cod. pen.».