Con la sentenza che può leggersi in allegato la Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine al ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del d. lgs n. 74/2000 nella parte in cui tale ultima disposizione subordina l’operatività della causa di non punibilità alla condizione che il ravvedimento sia intervenuto prima di avere avuto «formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali». In proposito la Terza Sezione della Cassazione ha affermato il principio secondo cui «l’essere stato chiamato a chiarimenti nell’ambito di verifiche svolte nei confronti di un soggetto eventualmente implicato in un diverso reato non equivale ad avere avuto cognizione di un accertamento compiuto nei propri confronti, tanto più alla luce dell’attributo ‘formale’ della conoscenza richiesta, il quale postula che l’accertamento sia quantomeno riferito al soggetto interessato. Ne consegue che – come si legge nella sentenza – «In assenza di una espressa specifica previsione limitatrice, deve ritenersi conforme alla voluntas legis la soluzione interpretativa che non limita l’applicazione della norma premiale nei confronti di un soggetto, qual è l’utilizzatore delle fatture per operazioni inesistenti ex art. 2 D.lvo 74/2000, che resta estraneo all’attività di accertamento compiuto sul soggetto emittente le suddette fatture, che neppure è un concorrente».