La Seconda Sezione ha affermato, in tema di truffa, che il diritto di querela spetta, indipendentemente dalla formale attribuzione del potere di rappresentanza, anche al responsabile della filiale dell’istituto di credito, in quanto responsabile delle attività da questo svolte e delle eventuali conseguenze pregiudizievoli per gli interessi dell’ente rappresentato.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha quindi ritenuto legittimato a presentare l’atto di denuncia-querela il direttore della filiale della banca presso la quale era stato aperto un conto corrente al solo fine di incassare titoli contraffatti.