La Corte di Cassazione è tornata nuovamente a pronunciarsi sul controverso istituto del ne bis in idem, ossia del divieto di doppio giudizio per il medesimo fatto, previsto dagli articoli 649 e 669 c.p.p. I giudici della Terza Sezione, in particolare, hanno affermato il principio secondo cui il precedente giudizio per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti non preclude quello successivo per bancarotta fraudolenta impropria, non sussistendo tra le due fattispecie criminose l’idem factum. A giudizio della Corte di Cassazione, infatti, la «comparazione delle due fattispecie in esame ne pone in risalto la diversità tanto nel soggetto agente, quanto nell’elemento psicologico»: mentre il primo (emissione di fatture per operazioni inesistenti) «è un reato di mera condotta e a dolo preterintenzionale» – si legge nella pronuncia – il secondo (bancarotta fraudolenta impropria) «è un reato di danno, caratterizzato dall’aver cagionato o contribuito a cagionare il fallimento della società, e a dolo specifico».