Le Sezioni Unite sono intervenute per comporre il contrasto interpretativo insorto con riferimento al trattamento sanzionatorio del reato di esercizio abusivo dell’attività finanziaria di cui all’art. 132 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB).

In particolare, sono state chiamate a pronunciarsi sulla seguente questione: «Se la riformulazione dell’art. 132 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, riguardante il reato di abusiva attività finanziaria, ad opera dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, abbia comportato l’abrogazione tacita della previsione di cui all’art. 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che ha stabilito il raddoppio delle pene previste, anche per detto reato, dal d.lgs. n. 385 del 1993 citato, ovvero se, invece, detto art. 39 abbia dettato una regola destinata a rimanere comunque insensibile alle modifiche sanzionatorie inerenti le fattispecie ivi ricomprese».

Le Sezioni Unite hanno dato preliminarmente atto di due contrapposti indirizzi interpretativi: secondo un primo, più risalente orientamento (Cass. pen., sez. V, n. 18554/2005), infatti, il D.lgs. n. 141/2010 si sarebbe limitato ad operare una mera risistemazione delle figure sanzionatorie previste dal TUB senza incidere sulle relative scelte di politica criminale, con la conseguenza che il citato art. 8 D.lgs. n. 141/2010 non avrebbe abrogato l’aumento sanzionatorio già introdotto dall’art. 39 del D.lgs. n. 262/2005; secondo altro, più recente indirizzo (Cass. pen., Sez. V, 12777/2016), invece, la disposizione di cui all’art. 8 del D.lgs. n. 141/2010, avendo integralmente sostituito la parte precettiva e sanzionatoria dell’art. 132 TUB, avrebbe avuto proprio l’effetto di abrogare, ancorché tacitamente, il raddoppio delle pene introdotto dall’art. 39 della L. n. 262/2005.

Le Sezioni Unite hanno risolto la questione aderendo al secondo dei due indirizzi interpretativi. È stato quindi affermato il seguente principio di diritto: «la riformulazione dell’art. 132 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, riguardante il reato di abusiva attività finanziaria, ad opera dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha comportato l’abrogazione tacita dell’art. 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nella parte in cui stabiliva il raddoppio delle pene comminate per il reato di cui all’art. 132 cit.».