La Cassazione ha affermato che, con riferimento all’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 10 ter D.lgs. n. 74 del 2000, per il quale è richiesto il dolo generico anche nella forma del dolo eventuale, « le azioni rilevanti ai fini dell’esclusione del dolo richiesto dalla norma sono esclusivamente quelle volte ad evitare l’insorgenza dell’obbligazione tributaria, tra le quali non è annoverabile la rateizzazione del debito tributario, avente la diversa finalità di dilazionare nel tempo una obbligazione già insorta». Per la Corte la rateizzazione del debito tributario, al più, può rilevare sotto altri profili, tra cui quello della commisurazione della pena o del quantum della somma aggredibile in sede esecutiva.