Il D.L. n. 34/2023 – recante «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali» (c.d. “Decreto Bollette”) – in vigore dal 31 marzo 2023, ha introdotto una nuova causa speciale di non punibilità per i reati tributari previsti dagli articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater co. 1, D.lgs. n. 74/2000. L’art. 23, co. 1 del citato decreto – come può leggersi nel testo allegato – prevede che i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate di importo superiore a € 150.000,00 (art. 10 bis), omesso versamento dell’IVA per importi superiore a € 250.000,00 (art. 10 ter) e indebita compensazione di importo superiore a € 50.000,00 (art. 10 quater) «non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall’art. 1 c. da 153 a 158 e da 166 a 252, della L. 197/2022, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello».
In sintesi, il legislatore ha inteso collegare il beneficio della non punibilità alla corretta definizione delle violazioni tributarie mediante il ricorso ad una delle procedure previste dalla legge di bilancio (l. n. 197 del 2023, art. 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252) per prevenire le liti e la definizione di vertenze tra il fisco e contribuente. Quanto alla tempistica per ultimare i pagamenti, il comma 1 dell’art. 23 D.L. n. 34/2023, prevede che ciò sarà possibile fintanto che non sarà intervenuta la pronuncia della sentenza di appello. In altre parole, il beneficio è accessibile anche ai contribuenti condannati in primo grado, per i quali non sia divenuta definitiva detta sentenza. Dal punto di vista procedimentale, la norma in esame prevede in capo al debitore, da un lato, l’onere di comunicare all’Autorità Giudiziaria procedente l’intervenuta estinzione del debito tributario (o, in caso di pagamento rateale, il versamento della prima rata) e, dall’altro lato, l’onere di informare l’Agenzia delle Entrate di aver comunicato il pagamento all’Autorità Giudiziaria con l’indicazione dei riferimenti del relativo procedimento penale. Il legislatore, infine, fa discendere dalla comunicazione all’Autorità Giudiziaria, l’automatica sospensione del procedimento penale, senza specifici limiti temporali, sino alla comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della corretta definizione della procedura e dell’integrale versamento delle somme, oppure della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione.