La Terza Sezione è tornata a pronunciarsi con riferimento al reato di omesso versamento dell’IVA di cui all’art. 10 ter D.lgs. n. 74 del 2000 e, in particolare, sulla scusabilità della condotta in presenza di una crisi d’impresa. A tal proposito, in linea con il proprio consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte ha evidenziato come l’imputato possa invocare, quale causa di esclusione della responsabilità penale, l’assoluta impossibilità di adempiere il debito erariale «a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l’azienda, sia l’aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto». Per la Corte è quindi necessaria la prova che «non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili».
Nell’ambito della medesima sentenza, la Cassazione ha inoltre affermato che, con riferimento alla confisca per equivalente sui beni dell’imputato ex art. 12 bis D.lgs. n. 74 del 2000 in caso di reati tributari che siano commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, l’onere motivazionale «attesa la natura obbligatoria di detto provvedimento, è limitato alla sussistenza dei presupposti legali della sua applicazione, consistenti nella impossibilità di disporre la confisca diretta del profitto o del prezzo del reato nel patrimonio della persona giuridica, nella disponibilità del bene oggetto di confisca per equivalente da parte dell’autore materiale del reato e nella corrispondenza del valore del bene al profitto o al prezzo del reato, dovendosi altresì ribadire […] in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (oltre che la successiva confisca) possono essere disposti nei confronti del legale rappresentate di una società solo nel caso in cui, all’esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo necessaria, tuttavia, ai fini dell’accertamento di tale impossibilità, l’inutile escussione del patrimonio sociale, se vi sono già elementi sintomatici dell’inesistenza di beni in capo all’ente». Nel caso di specie, sulla base di tale affermazione, la Corte ha quindi ritenuto di non accogliere le doglianze mosse con riferimento alle decisioni dei giudici di merito che avevano ritenuto legittimo il provvedimento ablatorio per equivalente eseguito sui beni nella disponibilità dell’imputato atteso il «riscontro di importanti iscrizioni ipotecarie sul patrimonio della società amministrata […] la concreta insufficienza, in rapporto all’accertato credito dell’Erario, di poste attive patrimoniali e finanziarie scaturenti dai bilanci societari».