La Prima Sezione ha ricordato come il legislatore, attraverso l’introduzione dell’art. 2467 c.c. compiuta con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, abbia inteso evitare che i soci potessero usare lo strumento del finanziamento per ricapitalizzare in maniera surrettizia la compagine sociale. Ai sensi della citata previsione normativa, in particolare, il diritto al rimborso del finanziamento sorge postergato rispetto a quello degli ordinari creditori sociali. Come noto, d’altronde, i soci di società di capitali hanno a disposizione svariati modi per apportare risorse economiche (fra cui il denaro) a favore della propria partecipata, tra cui concedere “finanziamenti soci” a titolo di mutuo – con conseguente diritto al rimborso – oppure erogare versamenti “in conto capitale” destinati a confluire in apposite riserve e senza alcun diritto del socio di vedere restituito quanto versato se non in sede di liquidazione della società e nei limiti dell’eventuale residuo attivo.
Ebbene, la Corte ha chiarito che, tenuto conto della diversa natura delle tipologie di apporti da parte dei soci, il prelievo delle somme a restituzione dei versamenti operati a titolo di mutuo, che sia stato adottato in violazione della disciplina di cui all’art. 2467 c.c., è «criminoso, integrando esso, quanto meno, la fattispecie di bancarotta preferenziale (in tal senso, da ultimo, Sez. 5, n. 32930 del 21/06/2021, Provvisionato, Rv. 281872-01, mentre altro filone giurisprudenziale propende addirittura per l’inquadramento nella bancarotta patrimoniale)».