La Quinta Sezione penale ha affermato, in tema di installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, come nel caso di specie, fosse sussistente l’aggravante di cui al combinato disposto degli artt. 617 quinquies co. 2 e 617 quater co. 4 n. 1 c.p., laddove era stato apposto un dispositivo (c.d. “skimmer”) sullo sportello di un bancomat di un istituto di credito al fine di intercettare comunicazioni di dati. La Corte ha ricordato, in particolare, come l’attività bancaria di raccolta del risparmio costituisca, ex art. 359 co. 1 n. 2 c.p., un servizio di pubblica necessità in quanto, pur costituendo un’attività di natura privatistica esercitata in forma di impresa da parte di soggetti privati, corrisponde a un interesse pubblico, il suo esercizio è subordinato a un’autorizzazione ed è sottoposto al controllo da parte di Autorità amministrative. Da qui consegue l’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 617 quater co. 4 n. 1 c.p. relativa al caso in cui il reato sia commesso «in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità».