La Corte di cassazione ha offerto importanti precisazioni in ordine alla corretta individuazione del soggetto obbligato in relazione al delitto di omesso versamento dell’IVA, di cui all’art. 10 ter D.lgs. n. 74/00. In conformità con la giurisprudenza di legittimità civile, in particolare, i Giudici della Terza sezione hanno ribadito il consolidato principio secondo cui «la qualifica di legale rappresentante di una società e il connesso potere di rappresentanza si acquistano direttamente con l’atto di conferimento della nomina e non conseguono alla pubblicità della stessa, con l’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2383, comma quarto, cod. civ., che ha efficacia dichiarativa e non costitutiva». Ne consegue – come si legge nelle motivazioni della sentenza – «l’irrilevanza, ai fini della qualifica di soggetto attivo del reato di cui all’art. 10 ter, dell’iscrizione della predetta nomina nel registro delle imprese».