La Sesta Sezione penale ha ritenuto integrato il delitto di cui all’art. 348 c.p. nel caso dello svolgimento continuativo, oneroso ed organizzato di attività giornalistica da parte di un soggetto che non era iscritto nell’elenco dei professionisti, né in quello dei pubblicisti istituito dal competente ordine dei giornalisti ai sensi della legge n. 69 del 1963, così come modificata dalla legge n. 198 del 2016. Al contrario, il Giudice di legittimità, richiamando la propria giurisprudenza in tema di libertà di manifestazione del pensiero, ha confermato che non commette il reato di esercizio abusivo della professione di giornalista colui che, pur non essendo iscritto ai relativi albi, collabori saltuariamente ad un periodico con una retribuzione che avvenga volta per volta.

Nel caso di specie l’imputato, mai iscritto all’albo, aveva partecipato a conferenze stampa, effettuato interviste, curato servizi di cronaca per una testata televisiva e commentato confronti politici, esercitando così, a giudizio della Cassazione, in maniera continuativa, organizzata e onerosa, attività di specifica competenza della professione giornalistica senza la necessaria abilitazione.