La Prima Sezione penale ha affermato che le relazioni di parentela tra soci o gestori della società che sia stata raggiunta da informazione interdittiva antimafia e soggetti, non conviventi, portatori di pericolosità possono comportare il rigetto della richiesta di controllo giudiziario da parte dell’azienda di cui all’art. 34 co. 6 bis d.lgs. n. 159 del 2011 solo nel caso in cui sussistano ulteriori elementi indicativi dell’influenza dei soggetti pericolosi sulle scelte e sugli indirizzi dell’impresa stessa. A tal proposito la Corte ha ricordato, infatti, come la sussistenza del condizionamento stabile delle attività di impresa non possa essere affidato, in caso di familiari non conviventi che siano ritenuti portatori di pericolosità, alla sola presunzione semplice derivante dalla contiguità familiare.