
Avv. di Andrea Ranghino
CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 25 ottobre 2022 (dep. 16 dicembre 2022), n. 47685 – Pres. Aceto, Est. Gai– ric. FO.RI.CA. AMBIENTE s.r.l.
Il veicolo utilizzato per il trasporto di rifiuti non autorizzato non può essere confiscato, ai sensi dell’art. 259, co. 2, D.Lgs. n. 152/06 se è di proprietà di un terzo estraneo al reato, purché quest’ultimo sia in buona fede e non esistano collegamenti, diretti o indiretti, ancorché non punibili con la commissione del reato.
Il proprietario che voglia evitare la confisca dell’autoveicolo ha l’onere di fornire una rigorosa dimostrazione della propria buona fede, ovvero di non essere stato a conoscenza dell’uso illecito del mezzo o che tale uso non era collegabile a un proprio comportamento negligente.