La Corte di cassazione ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui il giudizio di revisione non può essere fondato sulla semplice incompatibilità tra due giudicati, salvo non vi sia la prova che tale incompatibilità riguardi il fatto storico, considerato nella sua oggettività. Nel caso in esame, relativo a un presunto conflitto tra la sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti dell’ente per il reato di cui all’art. 25 septies co. 3 D.lsg. n. 231/01 e la sentenza di assoluzione emessa nei confronti degli imputati-persone fisiche, invece, l’inconciliabilità non si riferiva al fatto storico (un infortunio occorso sul luogo di lavoro a un dipendente della società), posto che nella sentenza di assoluzione delle due persone fisiche tale fatto non è stato negato, essendosi semplicemente escluso che le stesse una posizione di garanzia. In conclusione, dichiarando inammissibile il ricorso, il Collegio ha affermato il principio di diritto secondo cui «in caso di revisione della sentenza avente ad oggetto la responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, per contrasto di giudicato – art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p. – ove in separato giudizio si sia pervenuti all’assoluzione della persona fisica per il reato presupposto, è sempre necessario verificare se la ricorrenza del fatto illecito sia stata accertata, discendendo la inconciliabilità del giudicato solo dalla negazione del fatto storico e non anche dalla mancata individuazione della persona fisica del suo autore. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 231/2001, la responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato».