La Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sul reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, di cui all’art. 10 bis del d.lgs. n. 74/2000. In particolare, il Giudice di legittimità ha innanzitutto ricordato che la fattispecie in esame, nella sua originaria formulazione, sanzionava la condotta di chi non avesse versato, nel termine previsto per presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti e che, solo in seguito alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 158/2015 (art. 7 co. 1, l. b) il reato è stato esteso anche alle ipotesi di omesso versamento delle ritenute «dovute sulla base della stessa dichiarazione». Nondimeno la Cassazione ha rilevato che, in seguito a tali modifiche, la Corte costituzionale (sent. n. 175 del 2022) ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 10 bis d.lgs. n. 74 del 2000, limitatamente alle parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o», così ripristinando l’originaria conformazione normativa del reato sicché – si legge nel testo della sentenza – «da una parte l’integrazione della fattispecie penale dell’art. 10-bis richiede che il mancato versamento da parte del sostituto, per un importo superiore alla soglia di punibilità, riguardi le ritenute certificate; d’altra parte il mancato versamento delle ritenute risultanti dalla dichiarazione, ma delle quali non c’è prova del rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti, costituisce illecito amministrativo tributario». Sulla base di tali premesse, la Corte di Cassazione ha quindi affermato il principio di diritto in forza del quale «a seguito dell’intervento del Giudice delle leggi, ai fini della integrazione del reato di cui all’art. 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, è sempre necessaria la prova non solo della effettiva corresponsione delle retribuzioni ma anche dell’effettivo rilascio delle certificazioni ai sostituiti [e] tale prova riguarda anche i fatti commessi dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 158 del 2015 che aveva esteso il precetto alle ritenute risultanti dalla sola dichiarazione».