Con la sentenza in commento la Seconda Sezione si è pronunciata sul reato di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512 bis c.p. ricordando innanzitutto come nello stesso concorra anche l’intestatario fittizio che si sia prestato all’attività simulatoria volta ad aggirare le previsioni normative in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita. Inoltre, la Corte ha evidenziato come «costituiscono ulteriori ed autonome fattispecie dello stesso reato le successive e reiterate condotte di intestazione fittizia dei medesimi beni e compagini sociali al fine di coprire e mascherare la reale proprietà dei beni, come tali autonomamente punibili». La Cassazione, quindi, ha ritenuto che integrasse un nuovo reato, rispetto al preesistente, il mutamento della denominazione sociale, lo spostamento della sede o l’acquisto di nuovi beni strumentali, ove determinino l’intestazione fittizia di un’ulteriore azienda, intesa quale complesso di beni materiali e immateriali.