Con la sentenza che può leggersi in allegato la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che la proroga “a tempo” (sino al 31 dicembre 2023) dell’efficacia delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative di cui all’art. 3 co. 3 l. 5 agosto 2022, n. 118, non si applica alle concessioni che siano scadute antecedentemente l’entrata in vigore di tale previsione normativa, avvenuta il 27 agosto 2022. Secondo la Corte, infatti, il legislatore ha escluso l’estensione dell’efficacia alle concessioni scadute, tra cui rientrano quelle soggette a rinnovo automatico ma subordinate alla condizione del regolare pagamento dei canoni accessori. Nel caso di specie, in particolare, la concessione demaniale marittima era stata rilasciata in data 1° gennaio 2002 per la durata di sei anni e non era stata automaticamente rinnovata perché scaduta, per mancato pagamento del canone, prima della proroga disposta ex lege dall’art. 1 co. 18 d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla l. 26 febbraio 2010, n. 25, applicabile alle sole concessioni valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore del decreto.