Con la sentenza che può leggersi in allegato la Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 4 co. 1 bis d.lgs. n. 74 del 2000, non rileva la quantificazione degli elementi attivi e passivi effettuata nella comunicazione annuale ai fini IVA, prevista dall’abrogato art. 8 bis d.P.R. n. 322 del 1988, non essendo tale comunicazione assimilabile alla «documentazione rilevante ai fini fiscali» di cui al richiamato art. 4 co. 1 bis. Così ragionando, la Corte ha ritenuto immune da vizi la pronuncia di condanna del ricorrente in relazione al delitto di dichiarazione infedele.