La Corte di Cassazione ha affermato, in tema di reati urbanistici, che la sanatoria degli abusi edilizi, idonea ad estinguere il reato, presuppone la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione del manufatto, sia al momento della presentazione della domanda di permesso in sanatoria. In ogni caso, secondo la Terza Sezione, il rispetto del requisito della doppia conformità è da ritenersi escluso in caso di violazione della disciplina antisismica.
In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto immune da censure la decisione dei giudici di merito secondo cui, in tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi, idonea ad estinguere il reato di cui all’art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a precludere l’irrogazione dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva di cui all’art. 31 co. 9 del medesimo decreto, e a determinare la revoca di detto ordine nel caso in cui la sanatoria avvenga successivamente alla formazione del giudicato, deve rispettare le condizioni di cui all’art. 3 richiedendo quindi la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione del manufatto, sia al momento della presentazione della domanda di permesso in sanatoria. Nel caso di specie, difettava il requisito della doppia conformità non solo perché il terreno di proprietà della ricorrente non aveva la cubatura necessaria a sviluppare la volumetria richiesta dalla sopraelevazione, ma anche perché la violazione della disciplina antisismica, consistita nell’assenza del preventivo ottenimento dell’autorizzazione sismica, non contempla, diversamente da quanto previsto per la costruzione di opere in assenza del permesso di costruire, alcuna forma di sanatoria o autorizzazione postuma per gli interventi eseguiti senza titolo.