Con la sentenza che può leggersi in allegato – resa nell’ambito di un giudizio in cui l’imputato, in qualità di legale rappresentante di una ditta individuale, era stato condannato per il reato di cui di cui all’art. 2 del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, perché, al fine di evadere le imposte sui redditi, aveva indicato nella dichiarazione integrativa elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture relative ad operazioni inesistenti – la Corte di Cassazione ha offerto importanti precisazioni volte a definire con maggior precisione l’ambito di applicazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, anche in rapporto alla distinta fattispecie di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all’art. all’art. 8 del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 

Sotto il primo aspetto, in particolare, i Giudici di legittimità hanno ribadito il consolidato orientamento secondo il quale il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 «sussiste sia nell’ipotesi di inesistenza oggettiva dell’operazione, cioè quando non sia stata posta mai in essere nella realtà, sia in quella di inesistenza soggettiva, ossia quando l’operazione vi sia stata ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura, sia infine nel caso di sovrafatturazione qualitativa, nel quale la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti, in quanto oggetto di repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale».

Alla luce di tale principio, peraltro, i Giudici della terza sezione hanno altresì affermato che «in tema di reati tributari, la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall’art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non si applica al soggetto che cumuli in sé la qualità di emittente e quella di amministratore della società utilizzatrice delle medesime fatture per operazioni inesistenti, nè al consulente fiscale che con il primo concorra, quale extraneus, nella commissione di ciascuno dei reati oggetto di volontà comune, in considerazione della natura paritaria del titolo di responsabilità previsto dall’art. 110 c.p.», con la conseguenza che – si legge nella motivazione della sentenza – «in caso di autofattura mendace poi utilizzata dal medesimo soggetto sono configurabili sia il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, sia il reato di cui all’art. 2 del medesimo decreto legislativo».