Con la sentenza che può leggersi in allegato – resa nell’ambito di un giudizio in cui alle imputate si contestava il reato di insolvenza fraudolenta per avere stipulato un contratto di fornitura dissimulando a controparte il proprio stato di insolvenza e contraendo obbligazioni con il proposito di non adempierle – la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sugli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 641 c.p. e, in particolare, sul confine di tale fattispecie rispetto al mero inadempimento contrattuale e alla contigua fattispecie di truffa. La Suprema Corte ha innanzitutto ricordato che la simulazione dello stato di insolvenza e il preordinato proposito di non adempiere alle obbligazioni contrattuali segnano la linea di demarcazione tra il reato insolvenza fraudolenta, da un latro, e il mero inadempimento contrattuale, dall’altro. Sotto tale ultimo aspetto i Giudici di legittimità hanno altresì ribadito che «la prova della preordinazione può essere desunta anche da argomenti induttivi seri e univoci, ricavabili dal contesto dell’azione, nell’ambito del quale anche il silenzio può acquistare rilievo come forma di preordinata dissimulazione dello stato di insolvenza, quando fin dal momento della stipula del contratto sia già maturo, nel soggetto, l’intento di non far fronte agli obblighi conseguenti». Quanto invece al rapporto tra i reati di insolvenza fraudolenta e truffa, secondo la Cassazione quest’ultimo si distingue dal primo perché nella truffa «la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell’insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell’agente» Alla luce di tali premesse, nel caso sottoposto ad esame, la Cassazione ha ritenuto la mancanza di idonei e univoci elementi per ritenere provato che le imputate avessero agito con la predeterminazione di non adempiere alle obbligazioni assunte sin dal momento della conclusione dei contratti di fornitura. In particolare, sotto il profilo dell’elemento materiale della dissimulazione dello stato di insolvenza, la circostanza che solo le forniture iniziali fossero state pagate regolarmente è stata ritenuta contrastante col fatto che le controparti contrattuali ignoravano le difficoltà economiche in cui le ricorrenti versavano e, per tale ragione, non è apparsa compatibile con la prova la dissimulazione dello stato di insolvenza. Inoltre, sotto il profilo dell’elemento psicologico, la predisposizione di un piano di rientro che le imputate volevano concordare è stato ritenuto segno che le stesse fossero convinte di poter superare l’insolvenza transitoria e dunque eseguire le prestazioni dovute.