Con la sentenza che può leggersi in allegato – resa nell’ambito di un processo in cui all’ente era contestato l’illecito amministrativo di cui all’art. 25 septies d.lgs. n. 231/2001, in relazione al reato presupposto di omicidio colposo (art. 589 c.p.) per inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro addebitato al suo amministratore unico – la Corte di Cassazione ha ribadito la necessità di tenere ben distinti «i profili di responsabilità da reato dell’amministratore/datore di lavoro dai profili di responsabilità da illecito amministrativo della società» e, in particolare, di non confondere il requisito della colpa di organizzazione dell’ente da quello della colpevolezza della persona fisica.
A tale ultimo proposito, in particolare, i Giudici di legittimità riaffermano il consolidato principio secondo il quale «la tipicità dell’illecito amministrativo imputabile all’ente costituisce, per così dire, un modo di essere “colposo”, specificamente individuato, proprio dell’organizzazione dell’ente, che abbia consentito al soggetto (persona fisica) organico all’ente di commettere il reato».
Alla luce di tale premessa, prosegue il Collegio, «l’elemento finalistico della condotta dell’agente deve essere conseguenza non tanto di un atteggiamento soggettivo proprio della persona fisica, quanto di un preciso assetto organizzativo “negligente” dell’impresa, da intendersi in senso normativo, perché fondato sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo».
Ne consegue – conclude il Collegio – «che, nell’indagine riguardante la configurabilità dell’illecito imputabile all’ente, le condotte colpose dei soggetti responsabili della fattispecie criminosa (presupposto dell’illecito amministrativo) rilevano se riscontrabile la mancanza o l’inadeguatezza delle cautele predisposte per la prevenzione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/01. La ricorrenza di tali carenze organizzative, in quanto atte a determinare le condizioni di verificazione del reato presupposto, giustifica il rimprovero e l’imputazione dell’illecito al soggetto collettivo, oltre a sorreggere la costruzione giuridica per cui l’ente risponde dell’illecito per fatto proprio (e non per fatto altrui)».