Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Corte di Cassazione ha affermato che integra il fumus del delitto di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 la condotta di colui che, dopo aver monetizzato il credito derivante dalla realizzazione di opere suscettibili di fruire dell’agevolazione fiscale di cui alla disciplina del “superbonus 110%” attraverso la sua cessione ovvero lo “sconto in fattura” ex art. 121 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettui la fatturazione “in acconto” di spese relative a opere non ultimate o per le quali non sia stato emesso, da un tecnico abilitato, uno “stato di avanzamento lavori” attestante l’esecuzione di una porzione dell’intervento “agevolabile” e la congruità delle spese per esso sostenute. In tal caso, infatti, secondo la Terza Sezione l’emissione delle fatture mira a simulare l’esistenza di spese in concreto non ancora sopportate e a creare fittiziamente il presupposto costitutivo del diritto alla detrazione.