Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Terza Sezione ha stabilito che anche i crediti di imposta ceduti ai sensi dell’art. 121 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previsione parte della disciplina del “superbonus 110%”, possono rientrare nell’ambito applicativo del reato di indebita compensazione. In particolare, secondo la Corte di Cassazione «nel caso in cui il credito è ottenuto fraudolentemente è sicuramente applicabile il comma 2 dell’art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000; pertanto, il cessionario che provvede a compensarlo, nonostante la consapevolezza dell’inesistenza del credito medesimo, si espone alla conseguente responsabilità penale». In tal caso, infatti, detti crediti derivano direttamente dal diritto originario in capo al committente alla detrazione d’imposta di costi in realtà non sostenuti.