Con l’informazione provvisoria che può leggersi in allegato le Sezioni Unite hanno fornito una soluzione alle seguenti questioni di diritto (preliminari rispetto a quella della applicabilità o meno della messa alla prova agli enti ex d.lgs. 231/01): «Se il procuratore generale sia legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, l’ordinanza che ammette l’imputato alla messa alla prova (art. 464-bis cod. proc. pen.), e, in caso affermativo, per quali motivi. Se il procuratore generale sia legittimato ad impugnare con ricorso per cassazione la sentenza di estinzione del reato pronunciata ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen.».

Ebbene, all’esito dell’udienza del 27 ottobre 2022, le Sezioni Unite hanno stabilito che: «Il procuratore generale è legittimato, ai sensi dell’art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., ad impugnare con ricorso per cassazione, per i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., l’ordinanza di ammissione alla prova (art. 464-bis, cod. proc. pen.), ritualmente comunicatagli ai sensi dell’art. 128 cod. proc. pen. In conformità a quanto previsto dall’art. 586 cod. proc. pen., in caso di omessa comunicazione dell’ordinanza è legittimato ad impugnare quest’ultima insieme con la sentenza al fine di dedurre anche motivi attinenti ai presupposti di ammissione alla prova. L’istituto dell’ammissione alla prova (‘art. 168-bis cod. pen.) non trova applicazione con riferimento agli enti di cui al d. lgs. n. 231 del 2001.».