Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema, quello relativo alla possibilità di ritenere integrato l’elemento soggettivo richiesto dal delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all’art. 2 d. lgs. 74/2000, anche laddove il dolo dell’agente si manifesti nella forma eventuale, da sempre al centro di un dibattito giurisprudenziale.
Nella sentenza in commento, senza discostarsi dall’orientamento della giurisprudenza maggioritaria, i Giudici della Terza sezione penale della Cassazione hanno affermato che sebbene il reato di cui all’art. 2 d. lgs. 74/2000, richieda il dolo specifico di evadere le imposte sui redditi ovvero l’imposta sul valore aggiunto, nondimeno tale circostanza non è di per sé idonea a escludere che il dolo del delitto possa consistere anche nel dolo eventuale ravvisabile, in particolare, «nell’accettazione del rischio che l’azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l’evasione delle imposte dirette o dell’Iva».