Con l’interessante decreto di archiviazione che può leggersi in allegato, trasmesso per le sue determinazioni alla Procura Generale presso la Corte d’Appello ai sensi dell’art. 58 d.lgs. 231/01, la Procura di Milano si è pronunciata, richiamando anche la legislazione e giurisprudenza sovranazionale sul punto, in tema di ne bis in idem, evidenziando come l’attuale assetto normativo in materia di reazione sanzionatoria in caso di infedeltà fiscale conduca alla conseguenza che sull’ente finiscano con il gravare sia le sanzioni contemplate dal d.lgs. 231/01 sia quelle previste (nel caso) dal d.lgs. 471/1997 («Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»).

Tra i tanti spunti di interesse del provvedimento, i pubblici ministeri si sono focalizzati, relativamente al profilo della proporzione della sanzione, anche sull’attività rimediale posta in essere dall’ente (art. 17 d.lgs. 231/01): a fronte delle evidenti lacune del modello organizzativo emerse nel caso di specie, la società in questione ha deciso di compiere un’attività di insourcing di lavoratori, con l’assunzione di quasi 1500 persone, e di attuare protocolli per il monitoraggio sugli adempimenti Iva da parte dei fornitori. Tali condotte sono state apprezzate dai pubblici ministeri che hanno evidenziato come esse rappresentassero un «forte segnale, anche verso l’esterno, di voler proseguire l’attività nella piena legalità» e come determinassero «una netta cesura con il precedente assetto organizzativo».

Anche alla luce di ciò è stato dunque emesso l’allegato decreto di archiviazione: secondo gli inquirenti, infatti, «la prosecuzione del procedimento ex D.lgs. 231/2001 costituirebbe un’indebita duplicazione, che sfocerebbe nella sottoposizione (ormai non più giustificata) della società agli ulteriori effetti stigmatizzanti e afflittivi che il coinvolgimento in un procedimento penale comporta». Aggiungendo, inoltre, che «in futuro, enti anche di rilevanti dimensioni, potrebbero essere tanto più incentivati a porre rimedio alle lacune organizzative (per il passato riparando e per il futuro adottando moduli organizzativi non di carattere cosmetico) quanto più possano avere una fondata aspettativa che questi sforzi saranno “premiati” sul piano sanzionatorio evitando un’inutile duplicazione della portata afflittiva della pena loro applicata».