Con la pronuncia che può leggersi in allegato la Sesta Sezione penale ha affermato che, in caso di ipotizzate intestazioni fittizie o fiduciarie, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, per la natura sanzionatoria della misura ablativa, può essere disposto nei confronti di un soggetto terzo rispetto all’indagato, quale una società a responsabilità limitata unipersonale, a condizione che sia provato che quest’ultima si sia prestata a fungere da titolare “apparente” onde favorire la permanenza dell’acquisizione del bene in capo all’autore del reato. In particolare, secondo la Corte «[c]iò che deve essere provato è l’esistenza di situazioni che avallino concretamente l’ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene e che consentano di affermare che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità “apparente” al fine di favorire la permanenza dell’acquisizione del bene in capo all’autore del reato, con l’ulteriore conseguenza che spetta al giudice, poi, esplicare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia o reale, utilizzando allo scopo non solo circostanze sintomatiche di mero spessore indiziario, ma elementi fattuali, dotati dei crismi della gravità, precisione e concordanza, idonei a sostenere, anche in chiave indiretta, l’assunto accusatorio».